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Divisione: rimborso delle spese sostenute per la cosa comune
- Avv. Eugenia Duranti
- 12 ott 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c.- secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore
Cass. civ. Sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3050



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