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LE SOMME VERSATE TRA CONVIVENTI SONO RIPETIBILI, SE NON SI TRATTA DI OBBLIGAZIONI NATURALI
- Avv. Eugenia Duranti
- 18 set 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920, tra conviventi possono darsi obbligazioni naturali, il cui adempimento è irripetibile, secondo la regola propria di quelle obbligazioni, salvo che si tratti di versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920



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