top of page

LE SOMME VERSATE TRA CONVIVENTI SONO RIPETIBILI, SE NON SI TRATTA DI OBBLIGAZIONI NATURALI

Secondo la Cassazione, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920, tra conviventi possono darsi obbligazioni naturali, il cui adempimento è irripetibile, secondo la regola propria di quelle obbligazioni, salvo che si tratti di versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti
ASSEGNO DIVORZILE

Deve essere riconosciuto l’assegno divorzile al coniuge richiedente laddove non è realistico pensare che l’interessato ultracinquantenne...

 
 
 

Commenti


Post: Blog2_Post

0516447841

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

©2020 di STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ELENA ALVISI AVV. EUGENIA DURANTI. Creato con Wix.com

bottom of page