NUOVI ORIENTAMENTI NON SONO MOTIVO DI REVISIONE DELL'ASSEGNO
- Avv. Eugenia Duranti
- 19 feb 2021
- Tempo di lettura: 1 min
La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex coniuge che chiedeva la riduzione di quanto pattuito in sede di divorzio in funzione del recente ed innovativo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile richiamando la sentenza n. 11504 del 2017. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché nonostante i recenti orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità, resta fermo il principio per il quale l’art.9 della legge 898/70 prevede che il presupposto necessario per procedere alla revisione dell’assegno sia il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti che il giudice deve accertare. Non è possibile consentire il rimedio della revisione ampliando la formula dei giustificati motivi sino a ricomprendere una diversa interpretazione delle norme applicabili, posto che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regula iuris e non già creativa della stessa
Cass. 25 gennaio 2021 n. 1749
Post recenti
Mostra tuttiDeve essere riconosciuto l’assegno divorzile al coniuge richiedente laddove non è realistico pensare che l’interessato ultracinquantenne...
Assolto il padre accusato di aver violato gli obblighi di assistenza familiare per non aver integralmente adempiuto al versamento...
In tema di impresa familiare, la determinazione della partecipazione agli utili ed agli incrementi del familiare deve essere effettuata...
Comments