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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - INCAPACITÀ ED AZIONE DI ANNULLAMENTO

Aggiornamento: 20 lug 2020

L’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti.

Nella sentenza in esame la Corte cassa la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l'erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della "de cuius", il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario

Cassazione, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4449, sez. II civile


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