AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NIENTE MATRIMONIO PER L’AMMINISTRATO IN STATO DI INCOSCIENZA
- Avv. Eugenia Duranti
- 16 lug 2020
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Il Tribunale di La Spezia, Ufficio del Giudice Tutelare, con decreto del 4 marzo 2020, ha ritenuto di non poter autorizzare l’amministratore di sostengo a dichiarare, in nome e per conto del beneficiario in coma, la di lui volontà di contrarre matrimonio, non consentendo le disposizioni di legge in materia matrimoniale di derogare alla necessità di un consapevole consenso alle nozze espresso direttamente e personalmente dal soggetto.
Il matrimonio rientra fra gli atti personalissimi, insuscettibili di delega, sempre consentiti al beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo casi eccezionali, nei quali il divieto di contrarre il matrimonio può essere specificamente inserito fra le limitazioni alla capacità giuridica, ma solo allorché egli non sia in grado di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta.
Il divieto di nozze si può quindi giustificare unicamente in presenza di circostanze di eccezionale gravità quale la «totale incapacità di intendere e volere del soggetto» beneficiario dell’amministrazione o anche quando l’interessato «non sia in grado di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta».
Trib. La Spezia, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 4 marzo 2020



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