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ASSEGNO DI DIVORZIO REVISIONE

La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970,art.9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale necessario per procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. n. 1119 del 2020).

Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere. Nel caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, per modificarlo e adeguarlo all'attualità.

Al giudice di merito è rimessa la valutazione degli elementi probatori dedotti dal richiedente, ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, di cui deve dare adeguata motivazione.

Cass. civ. Sez. VI - 1, 5 giugno 2020, n. 10647

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