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Assegno divorzile

Per la determinazione dell'assegno divorzile il giudice non deve limitarsi alle "condizioni di vita godute in costanza di matrimonio", ma deve valutare concretamente le condizioni economiche delle parti all'atto della determinazione del quantum un coniuge deve all'altro. La sentenza impugnata è stata cassata poiché il giudice di merito, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito e pur dando atto che il "tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio" non costituisce di per sé indice cui parametrare l'ammontare dell'assegno divorzile non ha indicato qual è il reddito del marito dimostrando così di non avere svolto un'adeguata valutazione della situazione economica delle parti.

Cass. civ., Sez. VI -1, 9 dicembre 2020 n. 28104


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