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FIGLIO MAGGIORENNE SI TRASFERISCE ALL’ESTERO: REVOCA DELLA CASA FAMILIARE ALLA MADRE

Il carattere solamente saltuario dell’utilizzazione, da parte della prole, della casa familiare, esclude che la stessa possa rappresentarne l’habitat domestico e, per l’effetto, il centro dei relativi affetti. Infatti, ai fini dell’assegnazione della casa familiare in favore di uno dei due genitori, la prole deve avere uno stabile collegamento con l’abitazione e deve risiedervi in maniera prevalente. Ne deriva che la madre perde il diritto all’assegnazione della casa familiare anche se la figlia che si è trasferita all’estero fa ritorno a casa con una certa frequenza. In questo caso, non si può parlare di convivenza, ma di mera ospitalità. Lo stabilisce la Corte di cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 6 maggio 2019 n. 11844

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