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FINE CONVIVENZA DI FATTO: LE SOMME SPROPORZIONATE RICEVUTE DURANTE LA RELAZIONE VANNO RESTITUITE

La Cassazione nell’ordinanza n. 11303/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte di appello al pagamento di una somma di denaro in favore della compagna alla quale era stato sentimentalmente legato per oltre trenta anni e con la quale aveva avuto un figlio, coglie l'occasione per ribadire il principio secondo il quale il convivente che, durante la relazione more uxorio, accetta somme sproporzionate e non adeguate alle condizioni della famiglia integra, con la propria condotta, la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento

La sentenza impugnata aveva affermato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore a centinaia di migliaia di euro non poteva essere ricondotta all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 cod. civ., in quanto esorbitante.

Pertanto “un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”.

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