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L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

“La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”. La decisione dei giudici si fonda nel principio secondo il quale l’obbligazione di mantenimento prevista dall’articolo 148 del Codice civile si collega allo stato di genitori e assume, la stessa decorrenza, dalla nascita del figlio.

“La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”. La decisione dei giudici si fonda nel principio secondo il quale l’obbligazione di mantenimento prevista dall’articolo 148 del Codice civile si collega allo stato di genitori e assume, la stessa decorrenza, dalla nascita del figlio.

Se la convivenza tra i genitori dovesse cessare, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario non decorre dalla proposizione dell’inizio della causa, ma dalla effettiva cessazione della coabitazione.

Il giudice stabilirà l’ammontare dell’assegno in relazione ai diversi periodi di vita del minore.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza 12/05/2020 n.8816/2020

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